Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di convenzioni e di adesioni a reti
VISTO il D.Lgs. n. 297/16.04.1994, art. 10 (Attribuzioni del CdiI e della GE)
VISTA la Legge n. 59/15.03.1997, art. 21 (Autonomia delle istituzioni scolastiche)
VISTA la Legge n. 440/1997 (Istituzione del Fondo per l’ampliamento dell’offerta Formativa)
VISTO il D.P.R. n. 275/08.03.1999 (Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche) e, in particolare, art. 8 (Istituzione dei curricoli), art. 9 (Ampliamento dell’Offerta Formativa)
VISTO il D. Lgs. n. 163/12.04.2006 (Codice dei contratti pubblici), art. 26 (Contratti di sponsorizzazione)
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, artt. compresi tra il n. 33 e il n. 56 (Gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
delibera il seguente Regolamento per la disciplina della stipula dei contratti di sponsorizzazione e delle convenzioni con Enti, Istituzioni e Associazioni, nonché delle adesioni a reti di scuole e consorzi, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, il supporto a progetti e attività dell’Istituto e la realizzazione di specifici programmi di ricerca, di formazione e di sperimentazione.
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente provvedimento ha per oggetto la regolamentazione delle sponsorizzazioni, della stipula di convenzioni e dell’adesione a reti di scuole e consorzi.
Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione dell’organizzazione scolastica e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti e le attività dell’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB). Gli accordi di rete con altre scuole e i consorzi nonché le convenzioni (con soggetti pubblici e privati) devono tendere a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB).
Gli accordi di rete e le convenzioni possono interessare tutte le attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione nonché tutte le attività coerenti con le finalità istituzionali. Possono interessare altresì l’istituzione di laboratori finalizzati alla ricerca didattica, alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico e professionale.
ART. 2 – IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, fra l’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB) e soggetti privati e associazioni senza fini di lucro. Mediante tali accordi l’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB) si obbliga a favorire la diffusione del marchio (o di altri elementi distintivi e/o materiale concordato) del soggetto sponsorizzante. Lo “sponsor”, a sua volta, si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, e/o a fornire beni e/o a fornire servizi a titolo completamente gratuito.
ART. 3 – GLI ACCORDI DI RETE, I CONSORZI E LE CONVENZIONI
Gli accordi di Rete e i Consorzi sono accordi tra Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali.
Le Convenzioni sono atti stipulati tra l’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB) ed altri Enti e Associazioni pubblici e/o privati, che perseguano finalità di carattere formativo o sociale, sempre per il raggiungimento e nell’ambito dei fini istituzionali dell’Istituzione scolastica.
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE, DEGLI ACCORDI DI RETE E DELLE CONVENZIONI
Le iniziative di sponsorizzazione, gli accordi di Rete e le Convenzioni vengono prioritariamente individuate dal Dirigente Scolastico nell’ambito degli obiettivi e delle finalità previsti dal Piano dell’Offerta Formativa e dal Programma Annuale dell’anno di riferimento.
Il Consiglio di Istituto può formulare indirizzi specifici al Dirigente Scolastico per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione, di accordi di Rete e di Convenzioni in base alla presente regolamentazione.
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, la scelta è effettuata mediante contatti diretti con i possibili “sponsor” o attraverso un avviso di sponsorizzazione pubblicato all’Albo e nel sito web della stessa.
In quest’ultimo caso, l’avviso deve contenere i seguenti dati:
a. l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor
b. l’esatta determinazione dell’offerta per la pubblicità
c. le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione
In ambedue i casi l’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, di regola:
a. il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare
b. l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso o esplicitate negli incontri con il Dirigente Scolastico.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a. per le persone fisiche:
- l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/81 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese)
- la non corrispondenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
b. per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale (o dei legali) rappresentante.
L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. Per quanto riguarda, invece, gli Accordi di Rete e le Convenzioni la scelta dei partners è operata dal Dirigente Scolastico tra le Istituzioni, Enti, Associazioni pubbliche e/o private che perseguano finalità di carattere formativo o sociale o, comunque, non in contrasto con le finalità formativo didattiche della scuola.
Le offerte di sponsorizzazione sono valutate e approvate dal Consiglio di Istituto, nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento.
Nelle iniziative di sponsorizzazione e nelle proposte di Accordi di Rete e Convenzioni, a parità di condizioni, rappresenterà un titolo preferenziale l’offerta non solo di un contributo in denaro, ma anche di un’erogazione di sconti e/o di servizi a favore dell’utenza dell’Istituto.
Una volta esaurito l’iter procedurale di cui sopra, i contratti di sponsorizzazione, gli Accordi di Rete e le Convenzioni vengono sottoscritti dal Dirigente Scolastico e vengono attuate le iniziative concordate.
ART. 5 – APPROVAZIONE DELLE INIZIATIVE
Le iniziative e/o gli eventi, oggetto di sponsorizzazioni e di convenzioni devono ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio di Istituto; per gli accordi di rete, tale preventiva autorizzazione va attuata nei casi in cui siano previste spese connesse all’accordo stesso. Tutti gli accordi, le convenzioni e i contratti devono essere diretti al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata. Saranno privilegiati gli accordi e i contratti collegati con i Progetti in atto nell’Istituto.
ART. 6 – CONTENUTI CONTRATTUALI
La gestione delle sponsorizzazioni all’interno di ogni singolo progetto viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono indicati:
a. l’oggetto della sponsorizzazione
b. la completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione
c. l’eventuale diritto di “esclusiva”
d. la durata del contratto e l’eventuale sua rinnovabilità
e. il corrispettivo
f. le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste
g. le responsabilità e gli impegni reciproci
h. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze
i. l’indicazione del Foro competente per la risoluzione di controversie.
Gli Accordi di Rete e le Convenzioni vengono regolamentate mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono indicati:
a. la premessa normativa
b. l’oggetto dell’Accordo e/o della Convenzione
c. la denominazione della “Rete” o della “Convenzione”
d. la descrizione dettagliata della progettazione e della gestione delle attività relative all’Accordo e/o alla Convenzione
e. la durata del contratto e la sua eventuale rinnovabilità;
f. le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste
g. le modalità di gestione di eventuali risorse finanziarie
h. l’indicazione della scuola capofila (negli Accordi di Rete)
i. le responsabilità e gli impegni reciproci
j. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze
k. l’indicazione del Foro competente per la risoluzione delle controversie (nelle convenzioni)
l. le norme finali di rinvio.
Per quanto riguarda la durata, si precisa che per nessun tipo di accordo è previsto il rinnovo automatico.
ART. 7 – RECESSO
In ogni contratto deve essere prevista la facoltà per l’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB)di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione e le modalità con cui tale comunicazione deve avvenire.
Nel contratto di sponsorizzazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine dell’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB) o non siano perseguiti i fini sociali e di pubblica utilità cui l’Istituzione scolastica deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
ART. 8 – INADEMPIENZE
Nei contratti di sponsorizzazione il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto stesso, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. Negli Accordi di Rete e nelle Convenzioni la risoluzione del contratto avverrà nei casi di mancato rispetto degli accordi presi.
ART. 9 – RESPONSABILITÀ
L’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB) è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor. È sollevato altresì da qualsiasi responsabilità civile e penale nei casi di comportamenti illeciti o personalmente rilevanti da parte dei partners di Rete o di Convenzione.
ART. 10 – DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
L’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB), a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata
b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative
c. la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale
c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Sono inoltre esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti privati o pubblici, che abbiano in atto controversie di natura giuridica con l’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB).
L’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB), a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare inoltre la stipula di Accordi di Rete e di Convenzioni che possano essere di compromissione delle attività dell’Istituto, in palese contrasto con gli interessi dello stesso o inopportuni.
ART. 11 – UTILIZZO DEI CONTRIBUTI
Le somme percepite a seguito di contratto di sponsorizzazione e di convenzione verranno utilizzate per finanziare il progetto specifico correlato al contratto stesso o, nel caso di una mancanza di correlazione, utilizzate secondo le necessità prioritarie dell’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB).
Le somme eventualmente non utilizzate sono considerate risparmi di spesa ed utilizzate con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Istituto, nell’ambito del Programma Annuale.
ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI
Le sponsorizzazioni, gli accordi di rete e le convenzioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati è l’IPSSCTS “L. Milani” di Meda (MB) nella persona del Dirigente Scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
ART. 14 – NORME COMUNI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Approvato con Delibera n. 287 del Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2015.